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D.M. 21/06/2004DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 21 GIUGNO 2004 (GU n. 155 del 5-7-2004) Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura. Il Ministro dell'Interno -Vista la Legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e successive modifiche; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»; -Visto il proprio Decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818»; -Visto il proprio Decreto 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59»; -Visto il proprio Decreto 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999, recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»; -Visto il proprio Decreto 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»; -Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 1363-2:2001 recanti rispettivamente «Prove di resistenza al fuoco: requisiti generali» e «Prove di resistenza al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»; - Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura»; - Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000 recanti rispettivamente «Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method» e «Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Test method»; - Vista la decisione della Commissione della Comunità europea 2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi»; -Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia di prove di resistenza al fuoco e la futura attivazione della procedura di marcatura CE dei prodotti da costruzione; -Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento della norma europea UNI EN 1634-1:2001 che specifica il metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura da installare nelle aperture degli elementi di separazione verticali; -Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 260 dell'11 marzo 2003 dal Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; - Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura d'informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche; - Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (2004) D/50563, dalla Commissione europea; Decreta: Art. 1. Classificazione 1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonchè le modalità di redazione del rapporto di prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2. 2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell'allegato A. 3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del 3 maggio 2000, riportato nell'allegato B al presente Decreto. 4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Decreto. 5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno cura gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985. Per l'effettuazione di prove valide ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo, la suddetta Direzione centrale predisporrà la modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato di prova. Art. 2. Definizioni Ai fini del presente Decreto valgono le seguenti definizioni a) per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel presente Decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell'allegato C b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di chiusura per la quale il produttore ha espletato la procedura di omologazione d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l'accordo SEE, nonchè ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso purchè residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE e) per «Laboratorio» si intende l'area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno o altro laboratorio italiano autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dei Paesi contraenti l'accordo SEE, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione della porta resistente al fuoco f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1 h) per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l'altro, i seguenti dati: h.1) nome del produttore; h.2) anno di costruzione; h.3) numero progressivo di matricola; h.4) nominativo del laboratorio e dell'organismo di certificazione se diver si; h.5) codice di omologazione; h.6) classe di resistenza al fuoco. Con la dichiarazione di conformità il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell'atto di omologazione i) per «Marchio di conformita» si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di omologazione j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti: j.1) modalità ed avvertenze d'uso; j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno seme strale; j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta; j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore. Art. 3. Utilizzazione 1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all'applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate. 2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da a) copia dell'atto di omologazione della porta b) dichiarazione di conformità alla porta omologata c) libretto di installazione, uso e manutenzione. 3. L'installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del Decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1. 4. L'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione di cui all'art. 2, lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione. Art. 4. Procedure per il rilascio dei certificati di prova 1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai laboratori autorizzati ai sensi del Decreto 26 marzo 1985. 2. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio dell'omologazione si adotta la seguente procedura a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al campione da sottoporre a prova b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta comprensiva del campione testimone previsto all'art. 14 del Decreto 26 marzo 1985 e l'attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della campionatura e del pagamento di cui alla lettera c) e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione testimone per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di prova. Art. 5. Procedure per il rilascio dell'atto di omologazione 1. Il rilascio dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla Legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche. 2. Per l'ottenimento dell'atto di omologazione della porta resistente al fuoco si adotta la seguente procedura |
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